Amministrazione trasparente

Le tesi dell’ANAC a seguito della L. 190/2012 e dei successivi decreti attuativi.

L’’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) con il “Comunicato del Presidente del 10 aprile 2015: Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte degli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”, richiamava le Asp ad attenersi alle norme in materia di trasparenza, introdotte dalla L. 190/2012 e dai successivi decreti attuativi.

In realtà, prima di tale data, l’Asp di Spilimbergo, volendo improntare i principi basilari relativi alle attività istituzionali a quelli introdotti con le norme richiamate, li aveva già da tempo fatti propri, tramutandoli in azioni concrete, come risultava a quanti accedessero al sito internet istituzionale.

Peraltro, preso atto del comunicato del 10 aprile 2015, pur ritenendo affetta da una certa approssimazione la riconduzione delle Asp del Friuli Venezia Giulia, disciplinate dalla L.R. 19/2003, alla categoria giuridica individuata dall’ANAC - “aziende ed amministrazioni” di Regioni, Province e Comuni, che l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 contempla nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 - l’Asp di Spilimbergo decideva di dare corso agli adempimenti previsti per le Pubbliche Amministrazioni (pur avendo forti perplessità sulla reale appartenenza a detta categoria di enti), provvedendo all’adeguamento del sito web entro i termini individuati dall’Autorità.

 

Le novità giurisprudenziali.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale dell'Emilia Romagna, con la delibera n. 43/2017 giunge alla conclusione che le ASP non possono essere incluse nel novero delle Pubbliche Amministrazioni genericamente indicate nell’art. 1, comma 2, D.L.vo n. 165/2001. La Corte rileva infatti, che la natura giuridica delle Asp è assolutamente incerta, non potendo essere qualificate come enti pubblici non economici. A sostegno della propria statuizione i giudici contabili citano, oltre al “precedente di questa Sezione di cui alla sentenza n. 91/16/R” secondo il quale  “la natura giuridica delle Aziende per i Servizi alla Persona non sia perfettamente delineata", anche la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 161/2012, nell’ambito di una più ampia pronuncia, afferma che sulla natura giuridica delle Ipab, e conseguentemente delle Asp costituite a seguito di trasformazione delle Ipab, vi è “assoluta incertezza caratterizzata dall'intreccio di un'intensa disciplina pubblicistica con una notevole permanenza di elementi privatistici ma che al contempo è necessario riconoscere a tali aziende la natura imprenditoriale improntata a criteri di economicità, anche se non rivolta a fini di lucroconfermando la natura economica di tali enti; a seguito delle quali considerazioni statuiscono “l’impossibilità di inserire le ASP nel novero delle P.A. genericamente indicate nell’art. 1, comma 2, D.L.vo n. 165/2001".

 

Gli adeguamenti normativi

Con l’articolo 43 del D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132, viene abrogato, tra altre disposizioni, l’art. 11 - Ambito soggettivo di applicazione, del d.lgs. 33/2013. In particolare, il 5° comma del medesimo articolo 43 recita: “I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all'articolo 2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.”  

 

L’interpretazione dell’ANAC

Il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 28 dicembre 2016 approvava in via definitiva la delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e ne disponeva la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ANAC. Detta delibera riporta che, per ciò che concerne l’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, “l’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell’abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013. I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:

1) pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);

2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2-bis, co. 2);

3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

Con riferimento ai soggetti elencati nei punti 2) e 3) si rinvia a specifiche Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 ….

 

Per quanto sopra l’Asp di Spilimbergo, nella consapevolezza della natura pubblica dell’Ente ma nella convinzione che quanto sancito dalle Corti superiori (Corte dei Conti e Corte Costituzionale) facesse ritenere fondato il fatto che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona non potessero far parte dell’alveo delle Pubbliche amministrazioni bensì degli Enti Pubblici Economici, nel mese di Settembre 2017 affermava l’intenzione di “mantenere la sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”, con le consuete sottosezioni e voci che lo compongono”, continuando “nella pubblicazione, in quanto compatibile, dei dati previsti. Non appena disponibili le disposizioni dell’ANAC per la particolare materia, si conformerà ad esse”.-

 

La Determinazione n. 1134 del 8/11/2017

Con tale determinazione, recante ad oggetto “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017), si è dovuto tuttavia prendere atto che l’Autorità, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ha inteso ribadire al paragrafo 3.4.3. Casi specifici a proposito di Ex IPAB “Con riguardo alle aziende per i servizi alla persona (ASP), derivanti dalla trasformazione degli ex Istituti pubblici di assistenza e beneficenza, occorre distinguere quelle che hanno mantenuto la personalità di diritto pubblico, per le quali non vi è dubbio che si applichi la disciplina in tema di trasparenza dettata per le pubbliche amministrazioni, da quelle che invece abbiano deliberato la propria trasformazione in enti privati”. Con tale affermazione, per l’Autorità, resta definitivamente sancita l’applicazione alle Asp della disciplina in tema di trasparenza così come dettata per le pubbliche amministrazioni.

 

Ed è sulla scorta di tale asserzione che l’Asp di Spilimbergo, come peraltro cautelativamente fatto fino ad oggi, continuerà a svolgere, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, gli adempimenti previsti per le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresa la gestione del proprio sito istituzionale.

 

Spilimbergo, 26 marzo 2018